Il Tar Lazio, con sentenza n. 4203 del 25 febbraio 2025, ha chiarito che, nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando (art. 76 del D.lgs. 36/2023), non è previsto un termine minimo fisso per la presentazione delle offerte. Tuttavia, le stazioni appaltanti devono garantire tempi adeguati alla complessità dell’affidamento, come stabilito dall’art. 92 dello stesso decreto.
Nel caso esaminato, il Tar ha ritenuto congruo un termine di 9 giorni, considerando che l’oggetto dell’appalto – un progetto sportivo – era già dettagliatamente descritto nell’avviso pubblico e che la ricorrente non ha dimostrato che un periodo più lungo avrebbe inciso sulla qualità della proposta. La decisione si allinea a precedenti pronunciamenti, tra cui quello del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 5127/2019), che ha sottolineato la necessità di valutare l’adeguatezza dei termini caso per caso.
Il principio ribadito dal Tar mira a garantire il rispetto della par condicio e della concorrenza anche nelle procedure semplificate. Sebbene termini brevi possano essere legittimi in appalti di modesta complessità, è fondamentale che le amministrazioni valutino con attenzione ogni situazione, assicurando che gli operatori economici abbiano un tempo sufficiente per partecipare in modo consapevole ed equo.
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