Inversione procedimentale (comma 3 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023), arrivano i chiarimenti del MIT rispetto ai seguenti quesiti: è conforme alla normativa sui contratti pubblici l’applicazione anche nel caso delle procedure di gara di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50? E ancora, si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa? Inoltre, per “verifica di idoneità degli offerenti” si intenda il solo scrutinio della “documentazione amministrativa” richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara oppure il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici? In quest’ultimo caso, la verifica dei requisiti di partecipazione si applica a tutti i concorrenti o solo agli aggiudicatari, come, di prassi, per ragioni di speditezza senza inutili aggravi procedimentali?
Fin qui i quesiti posti. Di seguito i chiarimenti del Ministero. “L’art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, in risposta al primo quesito, l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023). In riposta al secondo quesito, si rileva che la scelta è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara. Relativamente al terzo quesito, vista la norma che permette di anticipare l’apertura delle offerte rispetto alla “verifica dell’idoneità degli offerenti”, si ritiene che con quest’ultimo sintagma debba intendersi, in conformità all’art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 – 98 del d.lgs. 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023). In ordine all’ultimo quesito, ove la stazione appaltante si avvalga dell’inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine, dunque, di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione”.
Fonte MIT
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