Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro le disposizioni di cui all’articolo 52 del Codice hanno molto semplificato il controllo sui requisiti in capo agli operatori economici, che possono avvalersi di una dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, mentre la Stazione Appaltante ha il dovere di verificarne le dichiarazioni, anche attraverso controlli periodici a campione. Ciò in ossequio al principio di responsabilizzazione dell’affidatario che ispira il nuovo Codice.
L’art. 52 enuncia cosa accade se, all’esito di un controllo, non viene confermato il possesso dei requisiti dichiarati, generali o speciali. La SA procede con: la risoluzione del contratto, l’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all’ANAC, la sospensione – da 1 a 12 mesi – dell’operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa Stazione Appaltante. Si tratta di una novità della nuova legislazione, che non trova analoga previsione nel precedente Codice.
Proprio per fare chiarezza su questa mancata corrispondenza, Anac è intervenuta con un Parere di Precontenzioso – delibera 235 del 15 maggio 2024 – specificando, in ossequio al principio di irretroattività, che la norma non consente la estensione degli effetti a procedure regolate precedentemente e prima della sua vigenza, “che continuano ad essere regolate dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 226, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023”.
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