“Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 deve ritenersi consentito, in via generale, (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.
Così il Consiglio Anac nell’adunanza del 13 marzo 2024 in risposta ad un preciso quesito.
Chiarisce, infatti, l’Autorità: “Il testo dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (…) contempla in via espressa il possibile ricorso alle procedure ordinarie solo con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (art. 50, comma 1, lett. d), con ciò ingenerando i dubbi interpretativi. Sull’argomento, tuttavia, è intervenuta la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 298 del 20 novembre 2023. Con tale documento è stato osservato che le previsioni dell’art. 50 del Codice sono dettate per «soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice».
Al contempo, però, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. “Va ribadito – scrive infatti Anac – che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama, accanto al principio del risultato, tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici”.
“Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole 4 della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE» (Circolare cit.)”.
Sulla base dei chiarimenti offerti con la Circolare sopra indicata, pertanto, in risposta al quesito sottoposto all’attenzione dell’Autorità, deve ritenersi consentito, in via generale, (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice.
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