L’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. È quanto ha stabilito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024.
Secondo Anac, il criterio cronologico, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, costituisce al pari del sorteggio, un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti. Al pari del sorteggio – aggiunge l’Autorità – “potrebbe ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.
L’Autorità ha quindi sottolineato i rischi insiti nella scelta del criterio cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi.
(fonte: ANAC)
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