I dati sugli affidamenti in house devono essere comunicati alla BDNCP. Lo chiarisce ANAC. L’art. 23, comma 5, del Codice prevede, infatti, che: «Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»
ANAC ha predisposto, a tal proposito, la scheda A3_6. Nelle more che tutte le piattaforme la implementino, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, l’Autorità fa sapere che è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo: il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”; i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”; la tipologia “giustificazioni Aggiudicazione Diretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione.
Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house? Il Codice Identificativo di Gara è un codice alfanumerico che consente: l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza; la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso; l’adempimento degli obblighi contributivi.
Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.
(fonte: ANAC)
Traspare,
Do it easy