Procedure sottosoglia: il numero minimo di operatori economici da consultare si riferisce agli inviti e non alle offerte presentate. È quanto ha stabilito il TAR Cagliari con sentenza n.103 del 16 febbraio 2022. I giudici amministrativi si sono pronunciati sul ricorso presentato dal contraente uscente di un servizio oggetto di gara che lamentava la illegittimità della procedura di gara espletata a causa del mancato invito rivoltole a presentare offerta da parte della Stazione Appaltante (in applicazione del principio di rotazione).
LA CENSURA. Secondo quanto censurato dalla ricorrente, in sostanza, il Comune avrebbe dovuto invitare la stessa alla procedura di gara “per evitare un’eccessiva restrizione del confronto concorrenziale a causa del fatto che, formulate le richieste di offerta, solo due imprese hanno, poi, concretamente formulato offerta, a fronte del numero minimo di cinque richiesto dal Codice dei contratti pubblici”.
LA NORMA. L’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce testualmente che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.[…]”.
RESPINGIMENTO. Il TAR ha dichiarato infondata la censura mossa dalla ricorrente e ha respinto il ricorso, stabilendo che: “il tenore testuale della norma è perciò chiarissimo nel riferire il numero minimo di cinque – non già alle imprese che presentano offerta, bensì alle imprese cui la Stazione Appaltante deve, a monte, rivolgere la richiesta di offerta, il che è esattamente quanto accaduto nel caso in esame; del resto non potrebbe essere diversamente giacché, una volta ricevuto l’invito, la scelta di presentare o meno l’offerta è rimessa a una scelta autonoma dell’impresa invitata, per cui non avrebbe alcun senso riferire il numero minimo di cinque alle imprese che presentano concretamente offerta, trattandosi di un aspetto sul quale la Stazione Appaltante non alcuna possibilità di incidere”.