La relazione tecnico-illustrativa è parte integrante dell’offerta tecnica che, nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce, unitamente all’offerta economica, elemento inscindibile della domanda di partecipazione alla gara. Lo dice il Tar Roma con sentenza n.648 del 10.01.2022.
Alla luce del combinato disposto degli artt. 32, comma 4, 48, comma 8 e 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la sottoscrizione dell’offerta, in tutte le sue autonome componenti costitutive, è destinata infatti ad individuare l’autore della dichiarazione negoziale e, quindi, la provenienza soggettiva dell’offerta, assicurando la serietà e l’insostituibilità della stessa, nonché a far sorgere formalmente la responsabilità del concorrente per l’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la complessa prestazione richiesta dalla stazione appaltante. Data la sua natura e funzione, pertanto, la sua mancata sottoscrizione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.