Come previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” il principio di rotazione viene definito come “il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico”. Sul tema sono state diverse le interpretazioni e le sentenze che hanno delineato la portata effettiva di tale principio.
L’ultimo intervento è arrivato dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 2654 del 25 aprile 2020 ha confermato l’operato dei giudici di primo grado che hanno escluso dal caso di specie l’applicazione del principio di rotazione in ragione della natura aperta della procedura espletata: “(…) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”. Nel caso di specie l’intera procedura si è svolta in via telematica, con l’utilizzo della piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso.
Nel ricorso in appello si contestava sia che possa qualificarsi aperta una procedura svolta sulla piattaforma telematica (alla quale avrebbero accesso solo alcuni operatori), sia che risponda a verità che l’avviso sia stato pubblicato sul sito della stazione appaltante.
La sentenza impugnata ha chiarito che la stazione appaltante ha pubblicato l’avviso dell’indizione della procedura sul proprio sito istituzionale e non ha effettuato un affidamento diretto né ha rivolto un invito ad alcuni operatori economici discrezionalmente selezionati, ma ha invece demandato al mercato l’individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta per la prestazione del servizio, senza prevedere limiti numerici o filtri selettivi.
Pertanto, pur trattandosi di procedura negoziata questa si è svolta con una modalità aperta, atteso che l’amministrazione ha invitato tutti i soggetti che avevano manifestato il loro interesse, senza esclusioni o vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi alla procedura.