Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (cosiddetto “Milleproroghe 2021”) che contiene alcune proroghe di diverse disposizioni del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Le suddette proroghe sono contenute nell’art. 13 del decreto Milleproroghe 2021 e riguardano i seguenti argomenti:
Anticipazione da corrispondere all’appaltatore
Con il comma 1 dell’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 era stata introdotta la possibilità che l’importo dell’anticipazione del 20% da corrispondere all’appaltatore prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici possa essere incrementato fino al 30%.
Con l’articolo 13, comma 1 del decreto milleproroghe viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.
Affidamento della progettazione senza finanziamento dell’opera
Con il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile procedere all’affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione: “Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto Milleproroghe viene e estesa anche al 2021 la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Appalto integrato
Con il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile ritornare ad utilizzare l’appalto integrato ormai bandito dal Codice dei contratti pubblici: “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto Milleproroghe viene estesa anche al 2021 la possibilità dell’appalto integrato.
Subappalto al 40% e Terna subappaltatori
Con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto Milleproroghe vengono estese all’anno 2021 le deroghe al subappalto.
Di seguito il link al decreto Milleproroghe 2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/31/323/sg/pdf