Il TAR Roma nella sentenza n. 12696 del 27.11.2020 torna ad esaminare la fattispecie della validità del Passoe in esito alla procedura del soccorso istruttorio.
Va premesso come il Passoe è il documento che attesta la registrazione all’AVCpass (Authority Virtual Company Passport) che è l’attuale sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Infatti le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Anac.
In particolare il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere, tramite interfaccia web, alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
La registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, mentre la generazione del Passoe deve essere ripetuta per ogni gara.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale che si è formato (TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia 150/2016, TAR Lazio 11031/2017) il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge.
Di seguito il link alla sentenza del Tar Roma:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202002510&nomeFile=202012696_01.html&subDir=Provvedimenti