È stato pubblicato sul sito dell’ANAC il nuovo Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento dei requisiti e del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il testo, adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025, entrerà ufficialmente in vigore il 26 aprile, quindici giorni dopo la pubblicazione, con successivo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (articolo 63, comma 11, e allegato II.4), anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024, rafforzando i poteri dell’Autorità nell’ambito della vigilanza sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.
Controlli più serrati sui requisiti dichiarati. Il regolamento attribuisce all’ANAC un ruolo centrale nell’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione da parte delle stazioni appaltanti. In caso di esito negativo, l’Autorità potrà adottare provvedimenti come la riduzione del punteggio, la revoca della qualificazione o la declassificazione.
Sanzioni più severe: fino a un milione di euro. Ampio spazio viene dedicato al sistema sanzionatorio. Le sanzioni potranno essere di tipo: pecuniario, da 500 euro a 1 milione di euro; accessorio, con la sospensione della qualificazione nei casi più gravi; declassamento temporaneo, in presenza di sanzioni da 500 a 5.000 euro.
Tra le violazioni considerate gravi, anche la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, i ritardi eccessivi nella stipula dei contratti (oltre i 160 giorni) e l’inottemperanza alle misure correttive proposte da ANAC.
Le verifiche saranno condotte attraverso controlli a campione e segnalazioni, mentre la determinazione delle sanzioni terrà conto di criteri oggettivi quali la gravità e la reiterazione delle violazioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, vengono abrogate alcune disposizioni del precedente regolamento del 2023 (delibera ANAC n. 271), completando così il quadro normativo aggiornato.
FONTE ANAC
Traspare,
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