Una vicenda di presunte irregolarità nella gestione di un appalto pubblico si è conclusa con una netta bocciatura da parte del Consiglio di Stato. La Sezione III, con sentenza n. 2135 del 14 marzo 2025, ha confermato il rigetto di un ricorso presentato da un’impresa che contestava la procedura adottata da un’ASL per l’assegnazione di un contratto pubblico.
L’appellante sosteneva che l’ente avesse scelto in modo illegittimo una procedura negoziata senza bando, nonostante non ne sussistessero i requisiti previsti dal D.lgs. 36/2023. Secondo la ricorrente, il fatto che due imprese avessero manifestato interesse nella fase preliminare imponeva l’indizione di una procedura aperta, garantendo maggiore trasparenza e concorrenza.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato un problema cruciale: il ricorso è stato presentato troppo tardi. La lettera di invito inviata dall’ASL agli operatori economici il 6 dicembre 2023 lasciava chiaramente intendere la natura competitiva della procedura, nonostante un riferimento normativo improprio. Secondo la giurisprudenza amministrativa, un operatore economico che ritenga illegittima la procedura deve impugnarla immediatamente e non attendere l’esito della gara.
Nel caso in esame, l’impresa ha contestato l’affidamento solo il 2 agosto 2024, ossia dopo aver scoperto di non essere risultata vincitrice. Per il Consiglio di Stato, ciò equivale a una sostanziale accettazione della procedura o, quantomeno, rende il ricorso irrimediabilmente tardivo.
La sentenza conferma dunque un principio consolidato: le irregolarità nelle procedure di gara vanno contestate subito, non solo quando l’esito è sfavorevole. Una lezione importante per le imprese che partecipano agli appalti pubblici, chiamate a vigilare attentamente sulla correttezza delle procedure sin dalle prime fasi del procedimento.
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