Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025, ha confermato l’aggiudicazione di una gara d’appalto a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), nonostante la mandante non avesse sottoscritto l’offerta tecnica.
Secondo il giudice amministrativo, la documentazione amministrativa, compresa l’offerta economica e l’impegno a costituire il raggruppamento, era stata regolarmente firmata da entrambi i componenti del RTI, rendendo comunque valida l’offerta.
Il Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza di una lettura sostanzialista degli atti di gara, sottolineando che il principio del risultato, introdotto dal d.lgs. n. 36 del 2023, impone di privilegiare l’obiettivo finale di selezionare l’operatore economico più idoneo, anziché applicare in modo rigido e formale le regole della gara.
In questo contesto, l’amministrazione ha ampio potere discrezionale nell’interpretazione degli atti di gara, a favore dell’effettiva realizzazione dell’appalto.
Traspare,
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