Con parere n.3225/2025, il MIT chiarisce una serie di quesiti inerenti agli affidamenti direttivi e, in particolare, al D.Lgs. 36/2023, allegato II.1, art. 2, rispondendo alla domanda: l’avviso d’indagine di mercato è utilizzabile negli affidamenti diretti? La risposta è negativa.
Il testo chiarisce che l’affidamento diretto, disciplinato dall’art. 50 del nuovo Codice dei contratti, consente alle stazioni appaltanti di scegliere il fornitore senza gara pubblica per lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie. L’ANAC (parere n. 410/2024) ha confermato la possibilità di procedere con affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, il cosiddetto affidamento diretto procedimentalizzato, che deve rispettare i principi del Codice e della “piccola evidenza pubblica” (TAR Puglia n. 1032/2024).
Per le procedure negoziate, il Codice stabilisce che gli operatori economici da invitare siano individuati tramite indagini di mercato o elenchi, rispettando il criterio di rotazione (art. 49).
La giurisprudenza (Cons. Stato n. 3287/2021) chiarisce che richiedere più preventivi non trasforma l’affidamento diretto in una gara, ma serve solo a motivare la scelta in base all’esperienza e alla congruità del prezzo.
La stazione appaltante può gestire la procedura con modalità adeguate, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità (TAR Veneto n. 542/2021).
Infine, in caso di affidamento diretto svolto tramite trattativa diretta MEPA, non è consentita la pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato, ma soltanto la pubblicazione della determina di affidamento.
Traspare,
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