Il D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto un’importante novità nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): l’“accordo di collaborazione”, un nuovo strumento disciplinato dall’art. 82-bis e dall’Allegato II.6-bis, operativo dal 31 dicembre 2024. L’obiettivo è migliorare la gestione dei contratti pubblici, rafforzando la cooperazione tra le parti, prevenendo controversie e perseguendo con maggiore efficacia il principio del risultato.
Cos’è l’accordo di collaborazione.
L’accordo di collaborazione è uno strumento integrativo, non obbligatorio, che può essere inserito nei documenti di gara per disciplinare le modalità di cooperazione tra stazioni appaltanti, appaltatori, subappaltatori e altri soggetti rilevanti. Non sostituisce il contratto principale, ma lo affianca definendo forme, obiettivi e strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi, la qualità delle prestazioni e il contenimento dei costi.
L’accordo prevede anche obiettivi collaterali, come il coinvolgimento di PMI locali o il miglioramento di aspetti sociali e ambientali legati all’appalto.
Struttura e contenuti principali.
L’Allegato II.6-bis specifica i contenuti fondamentali che un accordo di collaborazione deve includere:
• Premesse generali: contesto di riferimento, caratteristiche dell’appalto e obiettivi comuni.
• Obiettivi principali e collaterali: dal rispetto dei tempi e dei costi, fino alla promozione di benefici sociali e ambientali.
• Modalità operative: meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie, sistemi di allerta per criticità e indicatori di prestazione per monitorare i risultati.
• Premialità: incentivi economici o reputazionali per chi contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.
• Ruoli e responsabilità: definizione delle parti coinvolte e delle loro funzioni.
• Modalità di scioglimento: condizioni per l’interruzione dell’accordo in caso di inadempimenti gravi o mancato raggiungimento degli obiettivi.
Partecipanti e coinvolgimento.
L’accordo è sottoscritto dalla stazione appaltante (inclusi RUP e direttori dei lavori), dall’appaltatore e dai subappaltatori principali. Possono aderire anche soggetti pubblici e privati, come investitori istituzionali o gestori di interferenze, per garantire il raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
Alternative Dispute Resolution (ADR).
Un elemento centrale dell’accordo è la promozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), volti a prevenire e risolvere in modo collaborativo eventuali criticità. Qualora sia costituito un collegio consultivo tecnico, le parti devono attenersi alle sue determinazioni.
Monitoraggio e trasparenza.
Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare gli accordi di collaborazione al Servizio contratti pubblici, che ne monitora gli effetti e riferisce periodicamente alla Cabina di regia del Codice Appalti.
Benefici attesi.
L’introduzione di questo strumento punta a:
• Migliorare l’efficienza e la trasparenza nella gestione degli appalti;
• Ridurre il contenzioso e i relativi costi;
• Garantire un coinvolgimento attivo delle parti nell’esecuzione contrattuale;
• Promuovere valori sociali, culturali e ambientali negli appalti pubblici.
Conclusioni.
L’accordo di collaborazione rappresenta un passo avanti per modernizzare il sistema degli appalti pubblici, rendendolo più efficiente e meno conflittuale. La sua effettiva applicazione potrà segnare un cambio di passo significativo nella gestione dei contratti pubblici, in linea con i principi di trasparenza, sostenibilità e responsabilità condivisa.
Traspare,
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