Il nuovo anno si apre con una modifica normativa di rilievo per il settore degli appalti pubblici. Il “correttivo” al Codice Appalti, introdotto all’articolo 71, stabilisce l’abrogazione dell’articolo 12 del decreto-legge 47/2014, determinando un’importante revisione del sistema di qualificazione delle imprese.
La disposizione, contenuta all’articolo 226 del D.Lgs. n. 36/2023, elimina ogni distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, stabilendo che tutte le categorie di opere scorporabili, generali o specializzate, richiedano ora la qualificazione obbligatoria. Ciò significa che l’aggiudicatario, per eseguire direttamente i lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti specifici, oppure ricorrere al subappalto “necessario”.
Prima dell’intervento normativo, il settore era segnato da orientamenti giurisprudenziali divergenti. Una parte della giurisprudenza (T.A.R. Calabria e T.A.R. Piemonte) riteneva obbligatoria la qualificazione per tutte le categorie scorporabili, mentre altri tribunali (T.A.R. Bolzano e T.A.R. Toscana) propendevano per una continuità con il sistema precedente, basato sull’articolo 12 del D.L. 47/2014.
Con il correttivo, il dibattito sembra giungere a una soluzione definitiva: tutte le categorie richiedono qualificazione obbligatoria, come confermato dall’allegato II.12 del Codice Appalti, che disciplina il sistema di qualificazione senza più distinguere tra obbligatorie e non.
In base alle nuove regole, il concorrente singolo può partecipare alle gare se in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente, ma per eseguire direttamente tutte le lavorazioni è necessaria la qualificazione per ciascuna categoria. Qualora tale requisito manchi, sarà indispensabile il subappalto.
Un altro aspetto rilevante riguarda i limiti quantitativi per le categorie scorporabili. Pur non essendo stati esplicitati dal codice, la modifica all’articolo 40 dell’Allegato I.7. abbassa dal 15% al 10% la soglia per individuare le lavorazioni di particolare complessità tecnica, offrendo un parametro utile per la redazione degli atti di gara.
Con il nuovo Codice Appalti, si apre una fase di transizione che richiederà un adeguamento delle prassi consolidate.
Traspare,
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