Secondo il TAR Basilicata, Sez. I, sentenza n. 506 del 17/10/2024, i contratti di avvalimento non possono essere modificati né integrati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, escludendo quindi il ricorso al soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
L’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 richiede, a pena di nullità, la specificazione delle risorse offerte, anche senza una quantificazione rigida o dettagliata. Nel caso analizzato, il contratto si limitava genericamente a prevedere la disponibilità delle risorse, risultando così nullo. La nullità è ribadita anche dal paragrafo 9 del disciplinare di gara e da consolidata giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 322/2024).
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