L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel parere di precontenzioso n. 410 del 2024 approvato l’11 settembre, ha ribadito che la scelta di procedere con un affidamento diretto, anche se accompagnata dall’acquisizione di una pluralità di preventivi e dalla definizione di criteri per la selezione degli operatori, non configura una procedura di gara. Di conseguenza, i soggetti non selezionati non possono contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione sulla rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Il caso esaminato dall’ANAC riguardava il ricorso di un’impresa che aveva contestato la legittimità di un affidamento diretto disposto a favore di un altro operatore economico. L’Autorità ha respinto le doglianze, affermando che trattandosi di un affidamento diretto, non sussistono presupposti per invocare irregolarità procedurali riconducibili a una procedura negoziata.
“Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante appare corretta e non suscettibile di censure,” ha concluso l’ANAC, riconoscendo la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante.
Fonte ANAC
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