Il verbale del seggio di gara è considerato un atto endoprocedimentale, quindi non può essere impugnato autonomamente perché non crea, da solo, un danno giuridico a nessun soggetto.
Il TAR Puglia (Bari, Sez. II, 26/09/2024, n. 1009) ha dichiarato inammissibile un ricorso per mancanza di interesse. Il ricorrente aveva impugnato i verbali “al buio” prima di avervi accesso, basandosi sull’esclusione comunicata in una seduta pubblica. Dopo aver visionato i verbali, ha presentato motivi aggiuntivi contro diverse sedute, ma senza che l’esclusione fosse formalizzata in un provvedimento.
Il TAR ha ribadito che i verbali di gara, essendo atti endoprocedimentali, non possono essere impugnati autonomamente. Inoltre, il TAR ha respinto la richiesta di rinvio del ricorrente, affermando che l’attesa di un provvedimento formale di esclusione non giustifica il rinvio del procedimento.
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