Con parere del 26 settembre scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta del certificato dei carchi pendenti nel nuovo Codice deli Appalti.
Relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara – chiarisce il parere – è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.
Laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse – precisa il MIT – oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.
Traspare,
do it easy!