Alla luce dei diversi quesiti pervenuti ad ANAC circa la possibilità̀ di ricorrere all’affidamento diretto di un Accordo Quadro e le modalità̀ di acquisizione del CIG e di trasmissione di dati e informazioni, il presidente, con comunicato del 5 giugno 2024, ha fornito una serie di chiarimenti.
L’Accordo Quadro.
Ai sensi del decreto legislativo 36/2023, si tratta di un accordo concluso tra una o più̀ Stazioni Appaltanti e uno o più̀ operatori economici, al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, nel caso, le quantità̀ previste. Pertanto, è “uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo” chiarisce l’Autorità.
Per quanto riguarda i casi di possibile utilizzo di tale strumento contrattuale, ANAC precisa che “ possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’articolo 59 del decreto legislativo 163/2006” ma che ciò̀ “non significa che questo sia lo strumento contrattuale più̀ adeguato per tutti i tipi di appalto” ma è “più̀ idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.
Precisa, altresì̀, che “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni.”
“Ciò̀ premesso – aggiunge ANAC -, nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo sia inferiore a 150.000 euro e, nel caso di servizi o forniture, inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”.
L’affidamento diretto.
L’Anac ha più̀ volte riscontrato un’applicazione distorta dell’Accordo Quadro, “spesso – scrive – utilizzato anche per attività̀ non standardizzabili e prive di qualunque progettualità̀, da qui l’esigenza di ribadire che le prestazioni oggetto dell’accordo devono essere identificate con compiutezza. I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti” né possono “sopperire ad una sostanziale incapacità̀ programmatica delle stazioni appaltanti”.
“Nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro – scrive Anac – oltre al ricorrere di tali presupposti essenziali, la stazione appaltante sarà̀ tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché́ l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza (…). In particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà̀ essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto e l’eventuale possibile incremento dovrà̀ essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà̀, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.
“Stante la peculiarità̀ dell’affidamento diretto in questione, sarebbe, altresì̀, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano – ove possibile – alla consultazione di più̀ operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro” scrive ancora l’Autorità.
Modalità̀ di acquisizione del CIG.
Precisa ANAC: “Il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (cd. CIG “padre”). Va, inoltre, richiesta l’emissione di un nuovo codice CIG (“CIG derivato” detto anche CIG “figlio”) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ai fini dell’acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati, potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto), valorizzando il campo generale “strumenti per lo svolgimento della procedura” e inserendo l’espressa indicazione “Accordo Quadro” (relativamente a questo, si è in attesa che sia reso disponibile. ndr). Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, dovrà̀ essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali).
Fonte ANAC
Traspare,
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