Nel caso di un appalto sottosoglia rientrante nelle fasce di importo per cui l’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede l’affidamento diretto è possibile, invece, fare ricorso alle procedure negoziate? Sì, fermo restando, però, l’obbligo per la Stazione Appaltante di fornire adeguata motivazione.
L’ok arriva dal MIT con il parere del 3 giugno 2024, n. 2577 con cui, in risposta al quesito posto da una Stazione Appaltante, si richiama la Circolare del 20 novembre 2023, n. 298, nella quale viene confermata la possibilità di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023. Si tratta di un’espressione del principio del favor del legislatore eurounitario verso le procedure “proconcorrenziali” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.
Quindi, la facoltà persiste anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto ma va esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo conto del divieto di aggravamento del procedimento (art. 12 del Codice dei contratti).
Soprattutto, specifica il MIT, vi è la necessità di motivare adeguatamente la decisione, anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da questa scelta.
Traspare,
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