L’ANAC ha emesso il parere consultivo n. 13 del 13 marzo 2024, il quale stabilisce che nel contesto degli appalti pubblici al di sotto delle soglie comunitarie, è consentito utilizzare procedure ordinarie anziché quelle semplificate prescritte dal Codice Appalti, purché ciò sia giustificato dalla necessità di favorire una maggiore concorrenza e rispettare gli interessi pubblici sottostanti.
Questa interpretazione è emersa in risposta a un quesito presentato da un’amministrazione di un’area di ricostruzione post-sisma, che chiedeva se fosse possibile adottare una procedura aperta anziché l’affidamento diretto per un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro.
L’ANAC ha sottolineato che, sebbene il Codice Appalti stabilisca procedure specifiche per gli appalti al di sotto delle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono comunque optare per procedure ordinarie se ritengono che queste siano più adatte alle caratteristiche del mercato di riferimento e alle peculiarità dell’affidamento, garantendo così una maggiore concorrenza. Tuttavia, questa flessibilità deve essere accompagnata da una rigorosa valutazione del risultato da conseguire e dall’assicurazione che l’esecuzione del contratto avvenga in modo efficace e tempestivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è tenuto a motivare adeguatamente la scelta di adottare una procedura più articolata, garantendo che il risultato e l’esecuzione del contratto siano gestiti in modo coerente con gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, sebbene le procedure ordinarie possano essere utilizzate nel sottosoglia comunitario, devono essere supportate da una chiara giustificazione e da un’adeguata gestione del processo di appalto.
(fonte ANAC)
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