Se le cause di esclusione si sono verificate prima della domanda di partecipazione alla gara, devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante. Pena la revoca dell’eventuale aggiudicazione ad un RTI. È questo, in sintesi, quanto ha stabilito il TAR Lazio, Latina, Sez. I, 05 marzo 2024, n. 175, che si è espresso sul punto.
Nella fase di verifica dei requisiti di un raggruppamento aggiudicatario sarebbe emersa, infatti, la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate in capo alla mandante. La circostanza, non nota agli altri componenti del raggruppamento, era stata prontamente comunicata alla stazione appaltante per la sua estromissione e successiva sostituzione ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023.
Ciononostante, la SA procedeva all’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione precedentemente disposto ed alla contestuale esclusione del RTI dalla procedura, ritenendo intempestiva la sostituzione della mandante.
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