I costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, devono essere esclusi dal cd. importo assoggettato al ribasso ovvero dall’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente, e ciò al fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori applicati nell’esecuzione delle commesse pubbliche. È quanto dispone la sentenza n.119 dell’8 febbraio 2024 del TAR Reggio Calabria.
Questo, tuttavia, non esclude che «ciascun concorrente possa, in via separata rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara».
Ciò, però, a condizione che tale ribasso «risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 09/06/2023, n. 5665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19/12/2023, n. 3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/11/2023, n. 6128)».
La disposizione si allinea all’art.41 comma 14 del Nuovo Codice degli Appalti secondo cui: «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». La disposizione normativa contiene, pertanto, il riferimento a due concetti distinti e non sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e l’”importo assoggettato al ribasso” dal quale, invece, “i costi della manodopera”, devono essere scorporati.
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