A seguito di controversia insorta inerente all’eventuale scorporo dei costi della manodopera negli appalti pubblici, il Consiglio ANAC, con delibera n. 528 del 15 novembre 2023, ha decretato quanto segue: “Nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41 del d. lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41 comma 14, seconda parte, e degli artt. 108 comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara; nel caso di specie, anche tenuto conto dei chiari contenuti della lex specialis, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera”.
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Staff Traspare