“Le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che richiama (…) a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE”. Così una circolare del MIT n.298 del 20 novembre 2023, pubblicata in Gazzetta ufficiale, a chiarimento di alcuni dubbi interpretativi sulla possibilità per le Stazioni Appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti sotto-soglia in base al Nuovo Codice degli Appalti.
“Il nuovo Codice dei contratti pubblici – si legge – ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice”. E aggiunge: “Si evidenzia, inoltre, che viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. L’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.”
Staff Traspare