Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, ha apportato importanti modifiche alla normativa concernente l’individuazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica per le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria ex art. 54 c.c.p., indicando tre diversi metodi di calcolo che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad utilizzare ed esplicitare negli atti di gara.
COSA CAMBIA.
In particolare, il nuovo Codice non contempla più il calcolo dell’anomalia per l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’applicazione dell’art. 54 riguarda unicamente le procedure di affidamento di lavori o servizi, che vengono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, hanno un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non presentano un interesse transfrontaliero certo.
Se la procedura risponde a questi criteri, la Stazione Appaltante deve prevedere negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso le offerte ammesse siano cinque o più di cinque.
Gli atti di gara dovranno inoltre dichiarare il metodo di calcolo della soglia di anomalia che verrà impiegato per escludere in automatico le offerte anormalmente basse, selezionando uno dei tre contenuti nell’allegato II.2 del Codice.
Lo stesso articolo 54, in via residuale, consente alle Stazioni Appaltanti la facoltà di non indicare il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte.
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Staff Traspare