Dal prossimo 1° luglio sarà in vigore l’imposta di bollo sui contratti secondo le regole del nuovo Codice dei Contratti pubblici. Sono esenti i contratti di importo entro i 40.000 euro.
In particolare, l’allegato 1.4 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 prevede: il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto determinato sulla base di un preciso tabellario, sviluppato a scaglioni crescenti in relazione al valore dell’appalto; sono esenti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. E ancora, Il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture note e simili (di cui all’articolo 13.1 della tariffa parte I allegata al DPR 642 del 1972).
Riepilogo degli importi: partendo, come detto, da una soglia di esenzione pari a 40.000 euro, il valore dell’imposta è pari a 40 euro per i contratti di valore superiore a 40mila e fino a 150mila euro, di 120 euro per gli appalti ricompresi tra 150mila euro e 1milione di euro, quindi 250 euro per gli appalti fino a 5milioni di euro, 500 euro per quelli fino a 25milioni di euro, 1000 euro per tutto i maggiori di 25milioni di euro.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento in aderenza al principio di piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Staff Traspare