Arrivano ulteriori disposizioni in merito alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni non capoluogo di provincia nell’ambito del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari). Il Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso e recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, interviene nuovamente sul decreto cd. Sblocca Cantieri del 2019. Quest’ultimo, come noto, aveva disposto la sospensione dell’applicazione dell’art.37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale i Comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità: ricorrendo a una Centrale di committenza o a Soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla Stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane o gli Enti di area vasta (ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56). Il termine della sospensione era inizialmente fissato al 31/12/2020, poi prorogato al 31/12/2021, quindi al 30/06/2023.
Vincolo poi tornato successivamente, con l’art. 52 del Decreto Semplificazioni-bis (D.L. 31/05/2021, n. 77) ma esclusivamente per le opere afferenti al PNRR o il PNC (per cui i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori – oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019 – anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia).
COSA CAMBIA: LE SOGLIE. Ebbene, l’art. 10 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”) interviene nuovamente sulla fattispecie prevedendo che l’obbligo previsto per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori – oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019, anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia, limitatamente per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, previsto dal citato art. 52 del c.d. Decreto Semplificazioni-bis – è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». Le soglie in questione sono le seguenti: 150.000 euro per i lavori; 139.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione. Il termine, al momento, come già riportato, resta fissato al 30/06/2023.