Il possesso dei requisiti di partecipazione va ancorato non già al momento di indizione della gara, bensì al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Diversamente, si comprometterebbe il principio della più ampia partecipazione al bando a danno delle imprese che, pur non possedendo i requisiti richiesti, siano in grado di procurarseli nel tempo concesso per formulare l’offerta.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, che, con sentenza n.4492 del 1° giugno 2022, ha accolto il ricorso di un’impresa in merito all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori degli uffici di Poste Italiane S.p.a. L’accoglimento del ricorso di primo grado è stato motivato dall’illegittimità del bando, che richiedeva il possesso di mezzi ecosostenibili già alla data di pubblicazione dello stesso invece che a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché dalla mancata conseguente attribuzione di 3 punti alla ricorrente, che l’avrebbero resa aggiudicataria.
Secondo i giudici, tale principio deve trovare applicazione, infatti, anche nel caso in cui non si tratti di requisito di partecipazione ma di criterio di valutazione dell’offerta tecnica, atteso che, come è emerso nella fattispecie in esame, tale parametro può essere decisivo al fine di determinare l’aggiudicatario della gara.