La sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” ad opera dell’operatore economico accreditato sulla piattaforma di gara è sufficiente ad assicurare la certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti in esso contenuti, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara.
Così si è pronunciato il TAR Lecce, sentenza n. 695 del 03.05.2022, accogliendo il ricorso dell’operatore economico escluso dalla procedura negoziata telematica per non aver firmato digitalmente i singoli documenti inseriti nell’unico file compresso contenente l’offerta tecnica, bensì solo il file in formato “zip”. Secondo i giudici, infatti, per quanto nella lettera di invito, alla voce “Modalità di presentazione dell’offerta”, si preveda che “tutti i singoli file” aggregati in un unico file “dovranno essere firmati digitalmente” dal concorrente, questa previsione non risulta assistita da alcuna sanzione escludente.
“L’indicata interpretazione delle prescrizioni della lettera di invito – scrive il TAR – appare la sola coerente con il consolidato principio di diritto che vuole privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della lex specialis, al fine di evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 24.11.2020, n. 7345)”.
Il Collegio richiama al riguardo la giurisprudenza secondo cui “la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto; pertanto, laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933)”. Nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., nulla avrebbe ostato all’attivazione del soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della documentazione prodotta”.