In base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa, le comunicazioni relative all’attivazione di soccorso istruttorio devono essere inviate dalla Stazione Appaltante a tutte le società che compongono il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). È quanto emerge dal Parere di Precontenzioso Anac n. 45 del 2 febbraio 2022. La mancata regolarizzazione della documentazione richiesta, infatti, spiega l’Autorità, è lesiva per tutti e comporta la sanzione dell’espulsione per tutto il raggruppamento, non solo per la società inadempiente. Viene evidenziato, inoltre, che queste devono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), poiché unico sistema idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni.
IL CASO. Anac è stata chiamata ad esprimersi in merito ad una istanza presentata da una ditta per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico di alcuni edifici di un comune calabrese. Il raggruppamento è stato escluso dalla Stazione Appaltante a causa di una risposta tardiva al soccorso istruttorio (lo strumento che la SA attiva per consentire all’operatore economico di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla gara) attivato a causa dell’assenza, tra la documentazione amministrativa dell’offerta, della cauzione provvisoria del 2% della mandante. Ebbene, la ditta in questione ha contestato che la comunicazione di soccorso istruttorio – e quindi la richiesta di integrare la documentazione mancante – sia stata inoltrata esclusivamente alla società mandante, con la conseguenza che la stessa non è stata riscontrata in tempo utile. Contestata, inoltre, anche la modalità di notifica utilizzata dal Comune per inoltrare la richiesta, ovvero tramite l’Area Comunicazioni dedicata della piattaforma MePA: uno strumento che Anac definisce “non adeguato al raggiungimento dello scopo”.
IL PARERE DELL’ANAC. Secondo l’Autorità, dunque, l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle disposizioni in materia di partecipazione alle gare da parte dei raggruppamenti temporanei e di soccorso istruttorio. Neppure la modalità con cui è stata comunicata la richiesta alla mandante può considerarsi adeguata a garantire con ragionevole certezza la sua conoscibilità alla parte direttamente interessata. Il Raggruppamento costituendo – sostiene Anac – deve essere rimesso in termini per la procedura di soccorso istruttorio.