“La stazione appaltante ha correttamente escluso la pubblicità delle sedute della commissione di gara di apertura delle buste elettroniche per evidenti esigenze di distanziamento sociale legate all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19”. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (TAR Perugia, 14.12.2021 n. 949) pronunciandosi sul ricorso posto dall’operatore economico, il quale denunciava l’eccesso di potere della stazione appaltante per inosservanza della regola sulla pubblicità delle procedure di gara, in violazione delle previsioni recate dagli artt. 30 e segg., d.lgs. n. 50/2016. La denuncia secondo i giudici del TAR Perugia è priva di consistenza:
“Al riguardo – scrive il TAR – è sufficiente osservare che, in sintonia col mutato quadro ordinamentale, la lex specialis ha previsto la gestione della gara “integralmente con modalità telematica” (cfr., art. 2, comma 2, del bando) e che, con nota del 6.4.2021, la stazione appaltante ha correttamente escluso la pubblicità delle sedute della commissione di gara di apertura delle buste “elettroniche” per evidenti esigenze di distanziamento sociale legate all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19”.
Occorre, inoltre, osservare che, a prescindere dalla perdurante emergenza pandemica, “nelle gare pubbliche con gestione telematica, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni”, garantendo così, “non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 13.10.2020, n. 10399).
Di seguito il link alla sentenza del TAR