Riportiamo estratto della sentenza del TAR Genova, 09.09.2021 n. 790, che pronunciando sul ricorso ove la ricorrente lamentava la mancata esclusione della controinteressata, “rea” di aver trasmesso parte dell’offerta tecnica mediante una semplice pec e non tramite il portale telematico, lo respingeva. In particolare, il costituendo R.T.I. aggiudicatario, secondo la ricorrente, avrebbe presentato la propria offerta tecnica con modalità non conformi alla disciplina prevista dal disciplinare di gara, avendo inoltrato all’Amministrazione appaltante parte della Relazione tecnica (segnatamente il Fascicolo 4, relativo alla Schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali) tramite normale posta elettronica certificata (e come tale conoscibile da chiunque) e non mediante la piattaforma telematica prevista dall’art. 3 della lex specialis. Tale circostanza assumerebbe secondo la ricorrente un rilievo viziante della offerta. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria il motivo non è fondato:
“Nella specie la aggiudicataria ha inviato il fascicolo n. 4, contenente la schematizzazione grafica degli interventi e schemi funzionali mediante semplice PEC. Ciò in quanto, in tesi, la aggiudicataria avrebbe contravvenuto alla previsione dell’art. 12 del disciplinare secondo cui avrebbe dovuto essere “composta di un file unico”. In sostanza a prescindere dal “peso” degli allegati il sistema non avrebbe consentito la possibilità di caricare più di un file. Conseguentemente non vi sarebbe stato nessun errore del sistema che legittimasse l’invio via PEC ma soltanto l’errore della aggiudicataria.
Tale circostanza non vale a fondare le illegittimità dedotte.
Infatti l’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/16 prevede la tassatività della cause di esclusione di talché in nessun caso la violazione della previsione secondo cui la relazione tecnica avrebbe dovuto essere contenuta in un unico file avrebbe potuto determinare l’esclusione della aggiudicataria.
Il difetto di un allegato alla documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe potuto condurre all’esclusione solo nel caso in cui non fosse possibile ricostruire la entità e la consistenza dell’offerta. Tale circostanza peraltro non si è verificata.
Pertanto l’unica sanzione concretamente applicabile alla fattispecie potrebbe essere quella prevista sempre dallo stesso art. 12 del capitolato secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto della documentazione inviata in modo irrituale e non tramite la piattaforma.
Deve, peraltro, rilevarsi che, come dimostrato dalla controinteressata, il fascicolo n. 4 relativo alla schematizzazione grafica degli interventi era sostanzialmente ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara […]”.
Di seguito il link della sentenza del TAR Genova:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ge&nrg=202100251&nomeFile=202100790_01.html&subDir=Provvedimenti