Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 dà il via alla nuova procedura di verifica volta a contrastare il lavoro irregolare. A chiarirlo è stato l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021 recante “D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)”.
Il provvedimento attua la previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021
Di seguito il link alla nota dell’Istituto Nazionale del Lavoro:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/DURC-di-congruit%c3%a0-19072021.aspx