TAR Salerno, 02.01.2021 n. 1
Secondo i giudici campani è illegittima la clausola del bando di gara che ponga a carico dell’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo per le attività di committenza ausiliare consistenti nella mera messa a disposizione della piattaforma telematica per la gestione della procedura.
Difatti, oltre ad essere un onere economico non previsto da alcuna disposizione del d.lgs. n. 50 del 2016, né da altra disposizione normativa, è espressamente vietato dall’art. 41, comma 2 bis, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016.
L’art. 41 comma 2 bis d.lgs. 50/2016, infatti, prevede il divieto di porre a carico di concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche.
Di seguito il link alla sentenza del Tar Salerno: