Il Consiglio di Stato nella sentenza della sez. V, 12.11.2020 n. 6969 ribadisce il principio secondo il quale, anche in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica, non è valutabile la documentazione prodotta dall’operatore economico firmata digitalmente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso di specie l’operatore economico appellante incidentale contestava il fatto di non avere potuto caricare in maniera completa la propria offerta tecnica sulla piattaforma attraverso la quale è stata gestita la procedura di gara a causa del malfunzionamento della medesima.
La stessa stazione appaltante dava atto in una nota e nei verbali delle sedute di gara delle problematiche di funzionamento del portale e di avere per questo consentito a all’operatore economico di produrre, solo successivamente al termine di scadenza di presentazione delle offerte, la documentazione che non aveva potuto caricare per causa ad essa non imputabile “purché si dimostri che la creazione degli allegati sia avvenuta in data anteriore alla presentazione dell’offerta stessa (da attestare tramite apposizione della marca temporale o altri strumenti analoghi) e purché le dimensioni degli stessi, sommate ai file contenuti nella busta digitale già agli atti rispetti il limite complessivo di 50 MB previsto nel disciplinare di gara”.
L’appellante incidentale contesta la legittimità della scelta della commissione giudicatrice di non aver tenuto conto, ai fini della valutazione della sua offerta tecnica, della documentazione integrativa dalla stessa trasmessa successivamente al termine di presentazione delle offerte.
Non vi era, infatti, secondo l’operatore economico, alcuna disposizione della legge di gara che prevedesse l’obbligo di munire la documentazione di marcatura temporale. Infatti, il disciplinare, anche attraverso il rinvio alla “guida alla presentazione delle offerte telematiche”, si limitava a prevedere che, ove espressamente previsto, la documentazione di gara fosse sottoscritta digitalmente, ma non che fosse munita di marcatura temporale. E la firma digitale non equivarrebbe alla marcatura temporale, atteso che, mentre la seconda, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale): “è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi”, la prima è idonea al diverso ed ulteriore scopo di “rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico” (art. 1, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 82/2005).
Il motivo secondo i giudici è infondato.
Legittimamente, per il principio della par condicio, la commissione non ha ritenuto valutabile la documentazione prodotta dall’operatore economico dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, atteso che la firma digitale in calce alla stessa apposta recava la data della produzione documentale e non una data antecedente alla scadenza del termine medesimo, non potendosi, dunque, ritenere formata in data antecedente.
Invero, i documenti vengono firmati digitalmente prima del caricamento (perché gli stessi non possono essere caricati se non sono prima firmati digitalmente); se davvero l’operatore economico avesse formato i documenti tempestivamente, prima di aver tentato il caricamento originario (anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) che non è stato possibile per i problemi di funzionamento della piattaforma di cui si è detto, la firma digitale avrebbe recato la data corrispondente. Proprio per questo, la Stazione appaltante aveva chiesto che, a doverosa tutela della par condicio, la documentazione prodotta successivamente fosse munita di “marcatura temporale”, di “firma digitale” o di altri “strumenti analoghi”, onde comprovare la sua formazione in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
La commissione, quindi, legittimamente non ha ritenuto raggiunta la prova della formazione dei documenti in tempo antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non essendo questi muniti di marcatura temporale, ma solo di una firma digitale apposta in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Né poteva valere la data di stampa, priva, questa, di qualsiasi validità probatoria, atteso che la stessa può essere impostata a piacimento e senza alcuna corrispondenza con la data di effettiva formazione del documento.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello incidentale va respinto.