Oltre alle novità relative alle modalità di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016, ridotte a due tipologie di affidamento (affidamento diretto e procedure negoziata a 5, 10 o 15 operatori economici a seconda dell’importo di gara), il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) prevede all’art. 1 comma 4, per le citate modalità di affidamento sotto soglia (adottate entro il 31 luglio 2021), la cancellazione dell’obbligo della garanzia provvisoria del 2% di cui all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici , salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.
Decreto Semplificazioni
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf