Il c.d. Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri con la formula “salvo intese” è ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con il Decreto Semplificazioni vengono introdotte misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Come già illustrato nei precedenti articoli, il testo interviene in quattro ambiti principali:
- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedimentali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
All’art. 8 del Decreto vengono dettate alcune disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, tra cui rientrano al comma 7 le modificazioni all’art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto c.d. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
Come noto, per effetto delle sospensioni a titolo sperimentale previste dal Decreto c.d. Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2020 diverse disposizioni del D.lg. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), ed in particolare:
a) l’articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi di centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati, unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero di associarsi o consorziarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014.;
b) l’articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui è vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (c.d. appalto integrato);
c) l’articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 8, comma 7 del Decreto Semplificazioni, vengono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le sospensioni a titolo sperimentale sopra descritte previste dal Decreto c.d. Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019.
Slitta, inoltre, al 30 novembre 2021, la relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020 (presumibilmente anche per il 2021), che il Governo dovrà presentare alle Camere, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.