Con sentenza del Tar Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741 viene stabilito che il computo metrico non estimativo costituisce elemento “essenziale” dell’offerta tecnica in ipotesi di qualsivoglia tipologia di variante migliorativa apportata, la cui omessa produzione deve comportare l’esclusione dell’impresa partecipante.
In sostanza, il computo metrico non estimativo funge da capitolato tecnico, in cui vengono descritte puntualmente tutte le lavorazioni e le forniture offerte, soprattutto se il bando non richiede la consegna dell’elenco prezzi, per cui non si potrebbero evincere le lavorazioni da altri documenti tecnici né sarebbe possibile ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto si andrebbe ad integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica incompleta.
In tal senso (i.e. carattere essenziale della produzione del computo metrico non estimativo) depone altresì T.A.R. Puglia, Lecce n. 55/2020 sempre con riferimento all’ipotesi di un’offerta tecnica carente del suddetto computo, essendo stato ciò espressamente previsto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara nella fattispecie oggetto di quel giudizio.
Il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila n. 175/2012 ha escluso – a fronte di una clausola della legge di gara che richiedeva la produzione a pena di esclusione del computo metrico – l’ammissibilità del soccorso istruttorio in caso di omessa produzione del computo metrico.
Analogamente si è pronunciato il T.A.R. Campania, Salerno, nella sentenza n. 376/2020, secondo la quale “La essenzialità del computo metrico estimativo, comprensivo delle voci corrispondenti alle migliorie proposte, emerge, tra l’altro, da altre previsioni della lex specialis”.
Sentenza del Tar Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741