Con l’art. 81 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto c.d. “Rilancio”) sono state apportate ulteriori modifiche all’articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto c.d. “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, ed in particolare: all’articolo 103, comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
L’intervento normativo ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
In ragione dei contenuti della previsione in esame, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.
Ulteriori chiarimenti in merito sono dettati dall’INPS nel Messaggio n. 2103 del 21-05-2020:
Pertanto, per i DURC è prevista una diversa configurazione sia del periodo di riferimento della scadenza (31 gennaio 2020-15 aprile 2020) sia della data di conservazione della validità (15 giugno 2020) rispetto agli altri documenti richiamati all’art. 103 comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi).
Per quest’ultimi, difatti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prevista la conservazione della validità, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, che ha come termine il 31 luglio 2020 così come previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (i 90 giorni pertanto scadranno il 29 ottobre 2020).
Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto “Rilancio”, si riporta il testo dell’art. 103 comma 2 primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.